Estinzione anticipata, sancito definitivamente il rimborso pro-quota dei costi del prestito

In caso di estinzione anticipata del prestito al consumatore è dovuta il rimborso pro-quota dei costi sostenuti per il contratto. Vediamo come si è arrivati a questa decisione.

Con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 la Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota dei costi del prestito, senza nessuna distinzione tra costi “up-front” e “costi recurring” e prevendendo espressamente la retroattività della norma.

Facciamo un passo indietro e vediamo come si è arrivati a questa decisione.

Costi up-front e costi recurring

L’accesso al credito, sia esso un prestito personale, finalizzato, cessione del quinto o mutuo, è subordinato a una serie di costi che vengono distinti in “up-front” e “recurring”.

I costi “up-front” sono quelli sostenuti per avviare la pratica di finanziamento, come le spese di istruttoria. La loro funzione si esaurisce nel momento della concessione ed erogazione del credito.

I costi “recurring” sono legati alla durata del rapporto di credito, perché permangono in tutto il periodo di rimborso. Parliamo, dunque, di polizza vita, polizza rischio impiego, spese di incasso rata, spese di gestione pratica.

Per i costi recurring, il rimborso, in caso di estinzione anticipata, era dovuto per il periodo non goduto.

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza Lexitor del 2019 aveva stabilito, invece, il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, al rimborso pro-quota di tutti i costi sostenuti per l’erogazione del credito senza alcuna distinzione tra costi “up-front” e costi “recurring”, prevedendo la retroattività della norma.

L’orientamento giurisprudenziale italiano, con il decreto Sostegni Bis del 2021, aveva ridotto l’applicazione di tale sentenza ritenendo il rimborso dei costi up-front prevedibile solo per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della norma, e limitando il rimborso ai soli costi recurring per i contratti stipulati antecedentemente.

Con la recente sentenza della Corte Costituzionale si è stabilito, invece, il diritto al rimborso pro-quota non solo dei costi recurring ma anche di quelli up-front con validità retroattiva, cioè applicabile anche ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, prevedendo espressamente che il diritto del consumatore alla riduzione dei costi non può limitarsi ad alcune tipologie in funzione della data di sottoscrizione del contratto.

Calcolo del rimborso pro-quota dei costi del prestito

Il rimborso dei costi recurring è proporzionale al rapporto numero di rate residue dopo l’estinzione anticipata/ rate totali.

Per i costi up-front la quota da restituire è proporzionale all’ammontare degli interessi previsti nelle rate estinte anticipatamente rapportato al totale degli interessi.

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