Cessione del quinto dello stipendio e cambio lavoro

Vediamo insieme cosa succede in caso di cambio o perdita del lavoro con una cessione del quinto dello stipendio in corso.

La cessione del quinto dello stipendio prevede l’erogazione di liquidità non finalizzata a fronte di un rimborso delle rate mediante trattenuta del 20% dello stipendio.

È, quindi, il datore di lavoro che si occupa mensilmente di rimborsare la rata all’ente finanziatore trattenendola dalla busta paga.

Da ciò si evince, l’importanza di un contratto di lavoro solido e continuativo che sottintende l’accettazione della pratica.

Nel corso del rimborso, però, le condizioni lavorative possono cambiare e ci si potrebbe trovare improvvisamente a perdere o a cambiare lavoro.

Che cosa succede alla cessione del quinto in questi casi? Vediamolo insieme.

Si può cambiare lavoro per vari motivi e in vari modi.

Se si passa direttamente da un vecchio a un nuovo lavoro, va fatta immediatamente comunicazione all’Istituto di credito che provvederà a notificare al nuovo datore di lavoro l’esistenza del prestito. Il TFR, vincolato alla cessione del quinto, passa al nuovo datore che provvederà mensilmente a trattenere la rata sullo stipendio per continuare il rimborso del prestito.

In caso di licenziamento, il datore di lavoro non deve più trattenere le rate, ma è tenuto a versare all’Istituto di credito il TFR maturato fino all’estinzione del prestito. La parte eccedente è corrisposta al lavoratore.

Nel caso di TFR insufficiente all’estinzione del prestito, interviene a rimborsare il prestito la compagnia con cui il debitore ha stipulato la polizza rischio lavoro.

In caso di dimissioni, la procedura da seguire è simile a quella del licenziamento.

In caso di licenziamento volontario o per giusta causa, la compagnia non è tenuta a rimborsare il debito residuo. Il debitore potrà concordare un piano di rientro del debito, oppure trovare un nuovo lavoro e trasferire la cessione del quinto sulla nuova busta paga.

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